Art. 24.
(Pubblicità e dovere di informazione).

      1. La relazione annuale del difensore civico nazionale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Della relazione è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive private a diffusione nazionale, nonché attraverso la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
      3. Il difensore civico nazionale dà conto periodicamente, tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale, dei contenuti più rilevanti della propria attività, avvalendosi se del caso di mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tale fine può richiedere l'accesso radiofonico e televisivo.
      4. Il difensore civico può altresì rendere note singole questioni, nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza delle persone coinvolte.

 

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